È entrato in vigore il 2 aprile il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 - "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) riguardanti le caratteristiche dei Materiali e gli Oggetti destinati a venire a Contatto con i prodotti Alimentari e Alimenti. (MOCA) e sulle buone pratiche di fabbricazione dei M.O.C.A.
Tali sanzioni vanno da un minimo di € 1.500 sino a valori di € 60.000 (sanzione massima per il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità) o € 80.000 (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
L'ambito di applicazione riguarda anche gli imballaggi attivi e intelligenti, materiali e oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata e le restrizioni all’uso di alcuni derivati epossidici.
L'operatore economico che omette di istituire, attuare e far rispettare un Sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000; l'operatore economico che, invece non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto ad una sanzione che varia da € 4.000 a € 30.000.
Nulla ovviamente è precisato riguardo al termine “efficace”, utilizzato dal legislatore, per il sistema di controllo della qualità da adottare dall'operatore economico.
Nel caso di contestazione dell’efficacia del Sistema Qualità aziendale scatta la sanzione che varia da € 4.000,00 a € 30.000,00; costi che coprono senz'altro l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato da organismo indipendente, permettendo ai produttori di mettersi al riparo da eventuali contestazioni.
All'art. 6 del Decreto è previsto che gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA.
L’articolo stabilisce che gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di tale obbligo entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; in caso di violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000.
L’operatore economico che produce e immette sul mercato o utilizza MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana rischia una sanzione da 10.000 a 80.000 euro; per i MOCA che comportano una violazione dei limiti di migrazione globale (laddove previsti) la sanzione varia da 7.500 a 60.000 euro.
L’operatore economico, che etichetta, pubblicizza o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare, è soggetto al pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
La norma prevede inoltre l'aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l'incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.